IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerata   l'opportunita'   di    reintrodurre   la   sigla   di
identificazione  delle  province  sulle targhe  degli  autoveicoli  e
motoveicoli,  fermo   restando  il   vigente  sistema   di  targatura
alfanumerico;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 1998;
  Sulla proposta dei  Ministri dei lavori pubblici e  dei trasporti e
della navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 256 del decreto  del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4-bis. Fermo  restando che  anche ai fini  dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli
sono quelli stabiliti nell'appendice XII,  alle targhe e' aggiunta la
sigla   di   identificazione    della   provincia,   come   riportata
nell'appendice XI al presente titolo.".
 
                                  Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il    decreto  legislativo  30    aprile 1992, n. 285,
          recante: "Nuovo codice   della   strada",  e'    pubblicato
          nella    Gazzetta  Ufficiale    18  maggio  1992,  n.  114,
          supplemento ordinario.
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  16
          dicembre  1992,  n.    495,  recante:     "Regolamento   di
          esecuzione    e  di  attuazione    del nuovo codice   della
          strada", e'   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale    28
          dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.
            -  L'art.  17,  comma 1, della   legge 23 agosto 1988, n.
          400, recante:   "Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei Ministri",
          pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,  n.
          214, supplemento ordinario, cosi' recita:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della Repubblica, previa    deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".
           Nota all'art. 1:
            -  Il testo vigente dell'art.  256 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica   16 dicembre 1992,    n.  495,
          come   risulta modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art.  256  (Art.  100  Cod. Str.)   (Definizione   delle
          targhe    di immatricolazione, ripetitrici,  di prova  e di
          riconoscimento).   - 1.   Agli   effetti    del    presente
          regolamento,  si   definiscono  targhe d'immatricolazione:
            a)     quelle     posteriori     ed    anteriori    degli
          autoveicoli,   di   cui  all'articolo  100,  comma  1,  del
          codice;
            b) quelle  posteriori dei rimorchi,  di cui all'art. 100,
          comma 3, del codice;
            c)  quelle  posteriori  dei  motoveicoli, di cui all'art.
          100, comma 2, del codice;
            d)    quelle  posteriori    delle     macchine   agricole
          semoventi, di  cui all'art. 113, comma 1, del codice;
            e)  quelle    posteriori  dei rimorchi   agricoli, di cui
          all'art. 113, comma 3, del codice;
            f)  quelle    posteriori  delle     macchine   operatrici
          semoventi,  di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
            g)    quelle  posteriori    delle  macchine    operatrici
          trainate,  di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
             2. Si definiscono targhe ripetitrici:
            a)  quelle  contenenti   i   dati   di   immatricolazione
          dei    veicoli  trainanti,  di  cui  devono  essere  muniti
          posteriormente i rimorchi ed i carrelli  appendice  durante
          la    circolazione,  di    cui all'art.   100, comma 4, del
          codice;
            b)   quelle   contenenti   i   dati  di  immatricolazione
          dei  veicoli trainanti,   di cui   devono  essere    muniti
          posteriormente    le  macchine  agricole  trainate,  quando
          ricorrono  le condizioni previste dall'art.  113, comma  2,
          del codice;
            c)   quelle   contenenti   i   dati  di  immatricolazione
          dei  veicoli trainanti,   di cui   devono  essere    munite
          posteriormente    le  macchine  operatrici trainate, di cui
          all'art. 114, comma 4, del codice.
            3. Si definiscono   targhe prova quelle di  cui    devono
          essere muniti posteriormente i  veicoli in circolazione  di
          prova, di  cui all'art.  98, comma 1, del codice.
             4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
            a)    quelle    di    cui    devono    essere munite   le
          autovetture  e  gli autoveicoli  ad uso  promiscuo  di  cui
          all'art.  131,  comma 2,  del codice;
            b)  quelle   di    cui   devono   essere   muniti     gli
          autoveicoli,    i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art.
          134, comma 1, del codice;
            c) i  contrassegni  di  identificazione,  di  cui  devono
          essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1,
          del codice.
            4-bis.      Fermo   restando      che  anche     ai  fini
          dell'applicazione delle sanzioni previste   dall'art.  100,
          commi  11   e seguenti,   del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
          stabiliti nell'appendice XII,  alle targhe e'  aggiunta  la
          sigla    di    identificazione    della   provincia,   come
          riportata nell'appendice XI al presente titolo".